Sez. 3, Sentenza n. 2769 del 18/01/1983 Ud. (dep. 31/03/1983) Rv. 158196 - 01
BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO - VALUTA E TITOLI AZIONARI O DI CREDITO - TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO DI CONTO CORRENTE ESTERO - È TALE - REATO DI ESPORTAZIONE ABUSIVA DI VALUTA - CONFIGURABILITÀ.*
BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO - VALUTA E TITOLI AZIONARI O DI CREDITO - TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO DI CONTO CORRENTE ESTERO - È TALE - REATO DI ESPORTAZIONE ABUSIVA DI VALUTA - CONFIGURABILITÀ.*
L'assegno bancario di conto corrente estero costituisca titolo di credito secondo la nozione comune di tale entità giuridica quale strumento documentale di circolazione delle obbligazioni in esso incorporate con astrazione dalla causa, e può essere pertanto oggetto del delitto di esportazione abusiva di valuta, di cui all'art. 1 d.l. 4 marzo 1976, n. 31 convertito in legge 23 dicembre 1976, n. 159. (V mass n 149101; (V mass n 152734).*
Riferimenti normativi: Decreto Legge 04/03/1976 num. 31 art. 1 CORTE COST., Legge 23/12/1976 num. 159 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)