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Sez. 3, Sentenza n. 2711 del 18/12/1981 Ud. (dep. 11/03/1982) Rv. 152734 - 01

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - IN GENERE - ESTINGUIBILI IN MONETA AVENTE CORSO LEGALE ALL'ESTERO - ESPORTAZIONI ILLEGALI DI VALUTA ALL'ESTERO - CONFIGURABILITÀ DEI REATI DI CUI ALLA LEGGE 30 APRILE 1976 N. 159.*
Stato
decisa il 1981-12-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/152734-01

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - IN GENERE - ESTINGUIBILI IN MONETA AVENTE CORSO LEGALE ALL'ESTERO - ESPORTAZIONI ILLEGALI DI VALUTA ALL'ESTERO - CONFIGURABILITÀ DEI REATI DI CUI ALLA LEGGE 30 APRILE 1976 N. 159.*

Gli assegni bancari pagabili in moneta straniera, tratti da clienti stranieri a favore di una ditta italiana o da questa girati a favore di un cittadino straniero per la riscossione all'estero, dovendosi qualificare come titoli di credito destinati a realizzare pagamenti tra residenti e non residenti ed essendo estinguibili in moneta avente corso legale fuori del territorio italiano, sono da comprendere nella definizione di valuta estera secondo il disposto del capoverso dell'art. 1 della legge valutaria 25 luglio 1956 n. 786. In difetto delle necessarie autorizzazioni, l'esportazione di detti assegni integra, pertanto, il reato di cui all'art. 1 d.l. 4 marzo 1976, n. 31, convertito in legge 30 aprile 1976 n. 159. (Conf mass n 149101).*

Riferimenti normativi: Decreto Legge 04/03/1976 num. 31 art. 10, Legge 30/04/1976 num. 159 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)