Sez. 1, Sentenza n. 794 del 08/02/1989 (Rv. 461811 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - TRANSAZIONI - RINUNCIA ALLA PROPORZIONE O PROSECUZIONE DELL'AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ALIQUOTA APPLICABILE.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - TRANSAZIONI - RINUNCIA ALLA PROPORZIONE O PROSECUZIONE DELL'AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ALIQUOTA APPLICABILE.*
In tema di imposta di registro, riguardo alla transazione con cui il curatore del fallimento rinunci a proporre o proseguire l'Azione revocatoria di vendita immobiliare effettuata dal fallito, dietro versamento da parte del terzo acquirente di una determinata somma, l'aliquota a questa applicabile è quella prevista per l'assunzione di obbligazione o per la quietanza, non quella proporzionale contemplata per i trasferimenti di immobili, tenuto conto che l'atto non ha effetti traslativi (così come non produce tali effetti la sentenza che accolga la revocatoria, la quale si esaurisce in una dichiarazione d'inopponibilità del contratto nei confronti dei creditori), e che inoltre la suddetta somma, a beneficio della massa, non integra un supplemento del prezzo riscosso dal fallito.*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 634 art. 19
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)