Sez. 5, Sentenza n. 21160 del 31/10/2005 (Rv. 584574 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE | Atti dell'autorità giudiziaria - Imponibilità ai sensi dell'art. 8, primo comma, della prima parte della tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 - Sentenza revocatoria fallimentare recante "condanna al pagamento" della somma oggetto del giudizio - Assoggettamento ad imposta proporzionale - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE
In tema di imposta di registro, l'art. 8, primo comma, lett. b), della prima parte della tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, assoggetta ad imposta proporzionale i provvedimenti dell'autorità giudiziaria recanti condanna al pagamento di somme o valori, di per sé stessi e non in quanto determinino il trasferimento di beni o la attribuzione di diritti. Pertanto, la sentenza revocatoria fallimentare che impone ad un istituto di credito di versare nelle casse del fallimento una somma di denaro è assoggettabile ad imposta proporzionale, in quanto reca la "condanna al pagamento" di tale somma e non costituisce una mera dichiarazione di inefficacia nei confronti dei creditori dell'atto pregiudizievole (pagamento effettuato dal fallito mentre era ancora "in bonis").
Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 1 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 8 com. 1 lett. B CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)