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Sez. L, Sentenza n. 1149 del 04/02/1998 (Rv. 512224 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - COMPORTO | Indennità di volo integrativa per servizio all'estero prestato oltre il sesto giorno ex art. 7 ccnl piloti dipendenti dall'Alitalia - Assoggettamento a contribuzione previdenziale - Duplice natura dell'indennità - Riferimento al criterio presuntivo ex art. 12 della legge n. 153 del 1969 - Conseguenze - Assoggettamento a contribuzione del cinquanta per cento dell'indennità stessa.
Stato
decisa il 1998-02-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/512224-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - COMPORTO

Non incorre in violazione dei canoni ermeneutici che presiedono all'interpretazione del contratto collettivo di diritto comune il giudice di merito che per decidere della inclusione o no nella retribuzione imponibile a fini contributivi della intera indennità di volo integrativa, per servizio all'estero protratto oltre il sesto giorno, (ex art. 7 ccnl piloti dipendenti dall'Alitalia) faccia riferimento al criterio della duplice finalità retributiva e risarcitoria dell'indennità stessa, utilizzando in caso di difficoltà di quantificazione di ciascuna delle due componenti, il criterio presuntivo previsto nell'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, con conseguente assoggettamento a contribuzione del cinquanta per cento dell'indennità stessa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)