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Sez. L, Sentenza n. 1439 del 10/02/1987 (Rv. 450897 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - CALCOLO GLOBALE DELLA RETRIBUZIONE - COMPENSI AGGIUNTIVI PER IL LAVORATORE DISTACCATO ALL'ESTERO - COMPUTABILITÀ - LIMITI - CRITERI - COMPONENTE RETRIBUTIVA E COMPONENTE RISARCITORIA - DISTINZIONE - QUANTIFICAZIONE DI TALI COMPONENTI - CRITERIO PRESUNTIVO EX ART. 17 DELLA LEGGE N. 153 DEL 1969 - APPLICABILITÀ.*
Stato
decisa il 1987-02-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450897-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - CALCOLO GLOBALE DELLA RETRIBUZIONE - COMPENSI AGGIUNTIVI PER IL LAVORATORE DISTACCATO ALL'ESTERO - COMPUTABILITÀ - LIMITI - CRITERI - COMPONENTE RETRIBUTIVA E COMPONENTE RISARCITORIA - DISTINZIONE - QUANTIFICAZIONE DI TALI COMPONENTI - CRITERIO PRESUNTIVO EX ART. 17 DELLA LEGGE N. 153 DEL 1969 - APPLICABILITÀ.*

Ove il lavoratore distaccato all'estero percepisca, oltre alla normale retribuzione, anche dei compensi aggiuntivi (nella specie, indennità di trasferta ed aggiunta di famiglia, corrisposte dall'Alitalia in favore di un dipendente rimasto all'estero per un anno) occorre verificare - al fine della computabilità di tali emolumenti nell'indennità di anzianità nel regime anteriore alla legge n. 297 del 1982 - la componente retributiva, nella parte in cui questi ultimi costituiscono compenso per il maggior disagio correlato alle modalità di esecuzione, e quindi alla qualità, della prestazione lavorativa, e la componente risarcitoria, nella misura in cui gli emolumenti suddetti sono destinati a soddisfare la esigenza di rimborsare il dipendente delle maggiori spese sostenute all'estero adeguando anche il potere di acquisto della sua retribuzione al costo della vita nel Paese straniero di destinazione, a nulla rilevando però che in concreto tale costo possa evolversi nel senso di risultare più elevato in Italia piuttosto che all'estero ovvero che il regime dell'imposizione tributaria sui redditi da lavoro sia all'estero più favorevole che in Italia sì da garantire al dipendente un maggior reddito netto. Ove poi il giudice del merito non possa esattamente quantificare tali due componenti, può far ricorso al criterio presuntivo previsto dall'art. 12 legge 30 aprile 1969 n. 153 che - per determinare la retribuzione imponibile ai fini contributivi - presume che l'indennità di trasferta abbia per metà natura retributiva e per l'altra metà natura risarcitoria. (V 3232/85, mass n 440906).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)