Sez. U, Sentenza n. 2664 del 14/12/1970 (Rv. 349094 - 01)
TRIBUTI ERARIALI - CONTENZIOSO - AZIONE DINANZI ALL'AGO - PROPONIBILITA DELL'AZIONE - IMPOSTE INDIRETTE SUI TRASFERIMENTI - PREVENTIVO ESPERIMENTO DEL RICORSO ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - NECESSITA - CONTROVERSIE RELATIVE ALLE RISOLUZIONI DI QUESTIONI DI DIRITTO - ESCLUSIONE - CONTROVERSIE RELATIVE ALLA DETERMINAZIONE DEL VALORE - SUSSISTENZA - DISCIPLINA DELL'ART 29 DEL RDL 7 AGOSTO 1939 N 1639 - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE IN RELAZIONE AGLI ARTT 24, 113 COST - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
TRIBUTI ERARIALI - CONTENZIOSO - AZIONE DINANZI ALL'AGO - PROPONIBILITA DELL'AZIONE - IMPOSTE INDIRETTE SUI TRASFERIMENTI - PREVENTIVO ESPERIMENTO DEL RICORSO ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - NECESSITA - CONTROVERSIE RELATIVE ALLE RISOLUZIONI DI QUESTIONI DI DIRITTO - ESCLUSIONE - CONTROVERSIE RELATIVE ALLA DETERMINAZIONE DEL VALORE - SUSSISTENZA - DISCIPLINA DELL'ART 29 DEL RDL 7 AGOSTO 1939 N 1639 - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE IN RELAZIONE AGLI ARTT 24, 113 COST - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
In materia di imposte sui trasferimenti, mentre nelle controversie aventi ad oggetto la risoluzione di questioni di diritto la proponibilita dell'Azione giudiziaria non e subordinata al preventivo esperimento del ricorso alle commissioni tributarie, essendo il giudicato del giudice ordinario destinato comunque a prevalere su quello del giudice tributario, nelle controversi aventi ad oggetto la risoluzione di questioni relative alla Determinazione del valore, il ricorso al giudice ordinario da, invece, luogo ad un controllo di legittimita, che non si sovrappone o si sostituisce alla decisione della commissione tributaria, ma porta o al riconoscimento della validita della decisione o al suo annullamento. In questa seconda ipotesi, pertanto, il controllo del giudice ordinario ha come necessario presupposto una decisione 'definitivà della commissione tributaria, ossia una decisione emessa in grado di appello o in unico grado onde e esclusa l'ammissibilita di un'impugnazione diretta davanti al giudice ordinario di una decisione della commissione di primo grado, non impugnata nei termini o irritualmente impugnata. E manifestamente infondata la questione di legittimita costituzionale dell'art 29, comma terzo, RDL 7 agosto 1936, n 1639, cosi interpretato, in riferimento agli artt 24 e 113 cost, in quanto la subordinazione dell'Esercizio della tutela giurisdizionale al previo esperimento dei ricorsi dinanzi le commissioni tributarie non e una remora arbitraria, ma assolve a concrete esigenze della pa e non trascura la necessaria tutela degli interessi del contribuente.*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 113, Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 29 CORTE COST., Legge 05/03/1942 num. 186 art. 4 CORTE COST., Costituzione art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)