Sez. U, Sentenza n. 1081 del 22/03/1975 (Rv. 374500 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (VECCHIO RITO) - AZIONE DAVANTI ALL'AUTORITA GIUDIZIARIA - ESTIMAZIONE SEMPLICE E COMPLESSA - CONTROVERSIE DI ESTIMAZIONE SEMPLICE IN MATERIA DI IMPOSTE INDIRETTE - GIURISDIZIONE DELL'AGO - CONDIZIONI.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (VECCHIO RITO) - AZIONE DAVANTI ALL'AUTORITA GIUDIZIARIA - ESTIMAZIONE SEMPLICE E COMPLESSA - CONTROVERSIE DI ESTIMAZIONE SEMPLICE IN MATERIA DI IMPOSTE INDIRETTE - GIURISDIZIONE DELL'AGO - CONDIZIONI.*
Il giudice ordinario non ha una giurisdizione diretta in ordine alle controversie di estimazione semplice in materia di imposte indirette, in quanto la sua eccezionale Competenza prevista dall'art 29 del RDL 7 agosto 1936 n 1639 nel caso di grave ed evidente errore di apprezzamento e di Mancanza o insufficienza di calcolo e condizionata al previo esperimento dei ricorsi dinanzi alle commissioni tributarie ed alla emanazione di una decisione definitiva della commissione provinciale. (V 1374/72, mass n 357949; 2664/70, mass n 349094; 1025/62).*
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 6 CORTE COST., Regio Decr. Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 29 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)