diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 2835 del 27/11/1967 (Rv. 330412 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - CAUSA PETENDI E PETITUM - NOVITA DELLA DOMANDA - CONDIZIONI - VENDITA - DOMANDA DI RIDUZIONE DEL PREZZO PER L'ESISTENZA SULL'AREA VENDUTA DI UNA SERVITUS NON AEDIFICANDI - DEDUZIONE IN APPELLO DI ALTRO VINCOLO CONCERNENTE LA PROFONDITA DELLE ALI DELLA FUTURA COSTRUZIONE.*
Stato
decisa il 1967-11-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/330412-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - CAUSA PETENDI E PETITUM - NOVITA DELLA DOMANDA - CONDIZIONI - VENDITA - DOMANDA DI RIDUZIONE DEL PREZZO PER L'ESISTENZA SULL'AREA VENDUTA DI UNA SERVITUS NON AEDIFICANDI - DEDUZIONE IN APPELLO DI ALTRO VINCOLO CONCERNENTE LA PROFONDITA DELLE ALI DELLA FUTURA COSTRUZIONE.*

Per aversi domanda nuova, improponibile come tale in appello, e necessario che la pretesa fatta valere davanti al giudice di secondo grado alteri i presupposti della domanda formulata in prime cure, in guisa da introdurre nel processo d'appello un nuovo, diverso e piu ampio petitum, la cui decisione, postulando la necessita di nuove indagini su elementi diversi da quelli dedotti a fondamento della istanza originaria, verrebbe a privare le parti della garanzia del doppio grado di giurisdizione. (nella specie, l'acquirente di un immobile, dichiarato dai venditori libero da ipoteche, privilegi e trascrizioni di pregiudizio aveva convenuto in giudizio i venditori per sentirli dichiarare tenuti ad una riduzione del prezzo, in quanto l'area era risultata gravata da una servitu non aedificandi. In appello, detto acquirente aveva chiesto che, nel determinare la riduzione di valore subita dal fondo si tenesse conto anche di un vincolo concernente la profondita delle ali del costruendo fabbricato. I giudici di merito avevano ritenuto che in tal modo era stato ampliato l'originario petitum. La Corte regolatrice ha ritenuto esatto tale giudizio ed ha enunciato il principio che precede). (Conf. 335-65).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1489, Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)