Sez. 3, Sentenza n. 1650 del 01/06/1968 (Rv. 333442 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE - NOVITA - NOZIONE- FATTISPECIE IN TEMA DI GARANZIA IMPROPRIA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE - NOVITA - NOZIONE- FATTISPECIE IN TEMA DI GARANZIA IMPROPRIA.*
Si ha domanda nuova, la cui inammissibilita in appello, a norma dell'art. 345 cod. proc. civ., deve essere rilevata anche d'ufficio, qualora venga fatta valere una pretesa che, basandosi su un titolo diverso da quello inizialmente dedotto in giudizio, ed aggiungendo presupposti di fatto nuovi o mutando quelli gia esposti nella domanda di primo grado, ne alteri obiettivamente la natura ed il fondamento ed introduca, per la prima volta, un nuovo, diverso e piu ampio petitum, tale da richiedere indagini su elementi diversi da quelli posti a base della domanda originaria. (nella specie, la Corte suprema ha cassato senza rinvio la sentenza del giudice di appello che aveva accolta la domanda di garanzia impropria, avanzata, per la prima volta in appello, dal convenuto nei confronti del terzo, chiamato in causa dal medesimo convenuto, in primo grado, perche contraddicesse direttamente alla domanda attrice, quale diretto obbligato nei confronti dell'attore danneggiato). (Conf. Sulla prima parte, 2844-67, massima n. 330427 2835-67, massima n. 330412).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)