Sez. L, Sentenza n. 16504 del 18/06/2008 (Rv. 603866 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - MEZZI DI IMPUGNAZIONE | Individuazione - Qualificazione data dal giudice del provvedimento impugnato - Rilevanza esclusiva - Procedimento ex art. 64 d.lgs. n. 165 del 2001 - Inesistenza, ritenuta dal giudice di merito, di accordo su interpretazione o validità della clausola collettiva - Conseguenze - Sentenza sulla sola questione interpretativa o di validità - Impugnazione - Ricorso per cassazione - Necessità - Conseguenze.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - MEZZI DI IMPUGNAZIONE
Posto che l'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va fatta in base alla qualificazione data dal giudice all'azione proposta, alla controversia e alla sua decisione con il provvedimento impugnato, a prescindere dalla sua esattezza e restando irrilevante il tipo di procedimento adottato, nell'ipotesi regolata dall'art. 64, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001, il giudice, una volta che abbia escluso l'intervento di un accordo di interpretazione autentica della clausola controversa, deve pronunziare sentenza sulla sola questione interpretativa e tale decisione è suscettibile di essere impugnata unicamente con ricorso per cassazione, ponendosi nell'ambito del relativo giudizio di impugnazione il problema di verificare se la sentenza sia stata eventualmente emessa in difetto del necessario anzidetto presupposto, con la conseguenza che il ricorso dovrà essere dichiarato inammissibile ove il provvedimento impugnato non fosse riconducibile nel novero di quelli direttamente ricorribili per cassazione.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 64 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)