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Sez. 3, Ordinanza n. 30201 del 23/12/2008 (Rv. 606106 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - MEZZI DI IMPUGNAZIONE | Individuazione - Qualificazione dell'azione da parte del giudice investito della controversia - Rilevanza ai fini della corretta individuazione del mezzo di impugnazione - Necessità.
Stato
decisa il 2008-12-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/606106-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - MEZZI DI IMPUGNAZIONE

L'impugnazione di un provvedimento giurisdizionale deve essere proposta nelle forme previste dalla legge per la domanda così come è stata qualificata dal giudice (anche se tale qualificazione sia erronea), e non come le parti ritengano che debba essere qualificata. Ne consegue che ove il tribunale qualifichi come "reclamo" ai sensi dell'art. 630 cod. proc. civ. l'impugnazione proposta avverso un provvedimento del giudice dell'esecuzione, e lo dichiari inammissibile ritenendo che nella specie si sarebbe dovuta proporre l'opposizione agli atti esecutivi, la relativa decisione è impugnabile con l'appello e non col ricorso per cassazione, non potendo applicarsi il principio dell'inappellabilità, previsto per le decisioni sull'opposizione agli atti esecutivi, ad un caso in cui quest'ultima è stata ritenuta dal giudice mai proposta.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 630 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)