Sez. 1, Sentenza n. 5534 del 12/11/1985 (Rv. 442734 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - INDENNITÀ E RISARCIMENTO DEL DANNO - RESPONSABILITÀ PER DANNI CONSEGUENTI ALLA ESECUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ - FONDO ILLEGITTIMAMENTE OCCUPATO ED IRREVERSIBILMENTE DESTINATO ALLA REALIZZAZIONE DI OPERA PUBBLICA - GIUDIZIO RISARCITORIO PROPOSTO NEI CONFRONTI DELL'ENTE ESECUTORE DI TALE OPERA - LITISCONSORZIO NECESSARIO NEI CONFRONTI DELL'AMMINISTRAZIONE DISPONENTE L'OCCUPAZIONE NON SEGUITA DA TEMPESTIVA ESPROPRIAZIONE - ESCLUSIONE.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - INDENNITÀ E RISARCIMENTO DEL DANNO - RESPONSABILITÀ PER DANNI CONSEGUENTI ALLA ESECUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ - FONDO ILLEGITTIMAMENTE OCCUPATO ED IRREVERSIBILMENTE DESTINATO ALLA REALIZZAZIONE DI OPERA PUBBLICA - GIUDIZIO RISARCITORIO PROPOSTO NEI CONFRONTI DELL'ENTE ESECUTORE DI TALE OPERA - LITISCONSORZIO NECESSARIO NEI CONFRONTI DELL'AMMINISTRAZIONE DISPONENTE L'OCCUPAZIONE NON SEGUITA DA TEMPESTIVA ESPROPRIAZIONE - ESCLUSIONE.*
Nel giudizio risarcitorio, che il proprietario di un fondo, illegittimamente occupato ed irreversibilmente destinato nella realizzazione di opera pubblica, proponga nei confronti dell'ente esecutore di tale opera, per il ristoro del danno derivante dalla perdita del diritto dominicale e dalla contestuale acquisizione dello stesso a titolo originario da parte di detto ente, non insorge l'esigenza di integrazione del contraddittorio nei confronti della amministrazione che abbia disposto l'occupazione e mancato di pronunciare tempestivamente l'espropriazione, atteso che la eventuale corresponsabilità di quest'ultima verrebbe a configurare un'obbligazione solidale, non integrante ipotesi di litisconsorzio necessario. (V 6159/82, mass n 423842; (V 1206/79, mass n 397422).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 71, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)