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Sez. 2, Sentenza n. 2940 del 06/11/1963 (Rv. 264543 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI- USO DELLE PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - INNOVAZIONI - IN GENERE - MODIFICHE - DIFFERENZA.*
Stato
decisa il 1963-11-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/264543-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI- USO DELLE PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - INNOVAZIONI - IN GENERE - MODIFICHE - DIFFERENZA.*

Costituisce 'innovazioné non gia qualsiasi opera eseguita da un condomino sulla cosa comune, ma soltanto quella che turbi il diritto degli altri partecipanti od alteri la cosa stessa nella sua destinazione. La differenza tra 'innovazionì di cui all'art 1120 cod civ, e 'modifiché di cui all'art 1102 dello stesso codice, va intesa nel senso che le prime sono costituite dalle opere di trasformazione sulla cosa comune, che indicano sulla essenza di esse e ne alterano la originaria funzione e destinazionè le seconde, invece, S'inquadrano nelle facolta che il condomino ha in ordine alla migliore, piu comoda e razionale utilizzazione della cosa, facolta che trovano solo i limiti indicati nello stesso art 1102).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1120, Cod. Civ. art. 1102

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)