Sez. 2, Sentenza n. 18052 del 19/10/2012 (Rv. 623897 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - INNOVAZIONI - IN GENERE (DISTINZIONE DALL'USO) | Innovazioni ex art. 1120 cod. civ. - Nozione - Modificazioni ex art. 1102 cod. civ. - Differenza - Regime.
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - INNOVAZIONI - IN GENERE (DISTINZIONE DALL'USO)
In tema di condominio negli edifici, le innovazioni di cui all'art. 1120 cod. civ. non corrispondono alle modificazioni, cui si riferisce l'art. 1102 cod. civ., atteso che le prime sono costituite da opere di trasformazione, le quali incidono sull'essenza della cosa comune, alterandone l'originaria funzione e destinazione, mentre le seconde si inquadrano nelle facoltà del condomino in ordine alla migliore, più comoda e razionale, utilizzazione della cosa, facoltà che incontrano solo i limiti indicati nello stesso art. 1102 cod. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1120
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)