Sez. L, Sentenza n. 5785 del 22/12/1989 (Rv. 464690 - 01)
CREDITO - ISTITUTI DI CREDITO - ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO - BANCO DI NAPOLI - DISCIPLINA IN TEMA DI INQUADRAMENTO DEL PERSONALE - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - LIMITI.*
CREDITO - ISTITUTI DI CREDITO - ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO - BANCO DI NAPOLI - DISCIPLINA IN TEMA DI INQUADRAMENTO DEL PERSONALE - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - LIMITI.*
Il carattere negoziale della disciplina in tema di inquadramento del personale del Banco di Napoli comporta che l'interpretazione di essa da parte del giudice del merito integra un apprezzamento di fatto, che in Sede di legittimità è sindacabile soltanto sotto i profili del vizio della motivazione o della violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale, i quali non possono risolversi nella mera contestazione di un risultato interpretativo diverso da quello preteso dalla parte. (nella specie, l'impugnata sentenza - confermata dalla suprema Corte - aveva escluso che il dipendente, inquadrato dal Banco nel grado ottavo come capo-ufficio, avesse diritto al grado settimo ed alla qualifica di funzionario di direzione in forza della preposizione ad un'Agenzia foranea di terza categoria, considerando, in particolare, che, secondo lo statuto ed il regolamento del personale, tale preposizione costituiva normale Esercizio delle sanzioni del capo-ufficio, nonostante la eventuale possibilità dell'espletamento della detta mansione di preposto anche da un funzionario di direzione, appartenente al grado settimo). (Conf 2419/88, mass n 458191; (Conf 2111/88, mass n 457963).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1361, Cod. Civ. art. 2093, Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)