Sez. L, Sentenza n. 2111 del 27/02/1988 (Rv. 457963 - 01)
CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO - BANCO DI NAPOLI - DISCIPLINA RELATIVA ALL'INQUADRAMENTO DEL PERSONALE - CARATTERE NEGOZIALE - INTERPRETAZIONE RELATIVA - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA ALLA PRETESA DI INQUADRAMENTO NEL GRADO SETTIMO CON LA QUALIFICA DI FUNZIONARIO DI DIREZIONE AVANZATA DA UN PREPOSTO AD UN'AGENZIA FORANEA DI TERZA CATEGORIA.*
CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO - BANCO DI NAPOLI - DISCIPLINA RELATIVA ALL'INQUADRAMENTO DEL PERSONALE - CARATTERE NEGOZIALE - INTERPRETAZIONE RELATIVA - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA ALLA PRETESA DI INQUADRAMENTO NEL GRADO SETTIMO CON LA QUALIFICA DI FUNZIONARIO DI DIREZIONE AVANZATA DA UN PREPOSTO AD UN'AGENZIA FORANEA DI TERZA CATEGORIA.*
Il carattere negoziale della disciplina in tema d'inquadramento del personale del Banco di Napoli comporta che l'interpretazione di essa da parte del giudice del merito integra un apprezzamento di fatto, che in Sede di legittimità è sindacabile soltanto sotto i profili del vizio della motivazione o della violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale, i quali vanno dedotti con censure specifiche, non risolventisi nella mera prospettazione di un risultato interpretativo diverso e nella richiesta di un inammissibile riesame di merito. (nella specie, l'impugnata sentenza - confermata dalla suprema Corte - aveva escluso che il dipendente, inquadrato dal Banco nel grado ottavo come capo ufficio, avesse diritto al grado settimo ed alla qualifica di funzionario di direzione in forza della preposizione ad un'Agenzia foranea di terza categoria, considerando, in particolare, che, secondo lo statuto del Banco ed il regolamento del personale, tale preposizione rientrava fra le mansioni del capo ufficio, non rilevando la eccezionale possibilità della preposizione ad una dipendenza, Agenzia o sportello di un funzionario direttivo). (V 2/85, mass n 438209; (V 6632/84, mass n 438180; (V 2014/82, mass n 419862).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2093, Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)