diritto.io

Sez. 3 - , Sentenza n. 21462 del 25/10/2016 (Rv. 642955 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - ISTRUTTORE - POTERI E OBBLIGHI - IN GENERE | Chiamata di terzo da parte del convenuto - Istanza di differimento della prima udienza di trattazione - Proposizione nei termini - Rigetto della stessa - Revocabilità dell'ordinanza - Condizioni.
Stato
decisa il 2016-10-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/642955-01

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - ISTRUTTORE - POTERI E OBBLIGHI - IN GENERE

In materia di chiamata in causa ad istanza di parte, qualora sia stata proposta dal convenuto, a tale scopo, tempestiva richiesta di differimento della prima udienza di trattazione, l'eventuale provvedimento di rigetto può essere revocato (anche implicitamente) dallo stesso giudice, o da altro avanti al quale la causa sia stata riassunta a seguito di declinatoria di competenza ad opera del primo, sempreché ciò avvenga anteriormente all'esaurimento della fase della prima udienza di trattazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 177, Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 269 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)