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Sez. L, Sentenza n. 19480 del 15/07/2008 (Rv. 604299 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - ISTRUTTORE - POTERI E OBBLIGHI - IN GENERE | Potere di revoca delle ordinanze - Sussistenza - Limiti - Fattispecie in tema di chiamata in causa del terzo.
Stato
decisa il 2008-07-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/604299-01

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - ISTRUTTORE - POTERI E OBBLIGHI - IN GENERE

Il potere del giudice istruttore di revoca delle ordinanze, anche se discrezionalmente esercitabile, trova comunque ostacolo nel divieto di riaprire termini già esauriti, nè può essere esercitato al fine di cancellare preclusioni già verificatesi (nella specie, la S.C., nel rigettare il ricorso, ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito che aveva considerato irrevocabile l'ordinanza di rigetto dell'istanza di chiamata in causa del terzo atteso l'avvenuto svolgimento dell'attività istruttoria).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 177, Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)