Sez. 2, Sentenza n. 24243 del 26/09/2008 (Rv. 605464 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - USO - IN GENERE | Apertura da parte di un condomino nella recinzione del cortile condominiale per creare un varco di accesso ad un immobile di sua proprietà esclusiva estraneo al condominio - Lecito esercizio delle facoltà di cui all'articolo 1102 cod. civ - Esclusione - Motivazione.
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - USO - IN GENERE
In tema di uso della cosa comune, viola l'art. 1102 cod. civ. l'apertura praticata da un condomino nella recinzione del cortile condominiale, senza il consenso degli altri condomini al fine di creare un accesso dallo spazio interno comune ad un immobile limitrofo di sua esclusiva proprietà, determinando, tale utilizzazione illegittima della corte condominiale, la costituzione di una servitù di passaggio a favore del fondo estraneo alla comunione ed in pregiudizio della cosa comune.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1027, Cod. Civ. art. 1102
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)