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Sez. 2, Sentenza n. 16097 del 27/10/2003 (Rv. 567702 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - USO - ESTENSIONE E LIMITI | Muro perimetrale dell'edificio - Apertura praticata dal condomino per metter in comunicazione il proprio appartamento con altro attiguo, di sua proprietà, compreso in diverso edificio condominiale - Legittimità - Condizioni.
Stato
decisa il 2003-10-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/567702-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - USO - ESTENSIONE E LIMITI

In tema di condominio, il principio della comproprietà dell'intero muro perimetrale comune di un edificio legittima il singolo condomino ad apportare ad esso (anche se muro maestro) tutte le modificazioni che gli consentano di trarre, dal bene in comunione, una peculiare utilità aggiuntiva rispetto a quella goduta dagli altri condomini (e, quindi, a procedere anche all'apertura, nel muro, di un varco di accesso ai locali di sua proprietà esclusiva), a condizione di non impedire agli altri condomini la prosecuzione dell'esercizio dell'uso del muro - ovvero la facoltà di utilizzarlo in modo e misura analoghi - e di non alterarne la normale destinazione e sempre che tali modificazioni non pregiudichino la stabilità ed il decoro architettonico del fabbricato condominiale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1122

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)