diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 1799 del 12/06/1971 (Rv. 352309 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - NOTIFICAZIONE - AL PROCURATORE - DOPO LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - OBBLIGATORIETA - ELEZIONE DI DOMICILIO DELLA PARTE - IRRILEVANZA - NULLITA DELLA NOTIFICAZIONE DI UN ATTO - CONVERTIBILITA IN MOTIVO D'IMPUGNAZIONE - POTERI DEL GIUDICE DI APPELLO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1971-06-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/352309-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - NOTIFICAZIONE - AL PROCURATORE - DOPO LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - OBBLIGATORIETA - ELEZIONE DI DOMICILIO DELLA PARTE - IRRILEVANZA - NULLITA DELLA NOTIFICAZIONE DI UN ATTO - CONVERTIBILITA IN MOTIVO D'IMPUGNAZIONE - POTERI DEL GIUDICE DI APPELLO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - ESCLUSIONE - LIMITI.*

A tenore dell'art 170 cod proc civ, dopo la Costituzione in giudizio tutte le notificazioni si fanno al procuratore costituito nella sua residenza, senza che sia necessario che la parte elegga domicilio presso di lui. La eventuale nullita della notificazione di un atto si converte in motivo di impugnazione ed il giudice d'appello non puo rimettere la causa al primo giudice, ma deve decidere nel merito, a meno che ricorra uno dei casi espressamente previsti dagli artt 353 e 354 cod proc civ.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 160

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)