Sez. 2, Sentenza n. 1076 del 20/02/1982 (Rv. 418942 - 01)
PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE O AL CONCILIATORE - COSTITUZIONE DELLE PARTI - COSTITUZIONE PERSONALE D'UNA PARTE ASSISTITO DAL DIFENSORE - RIASSUNZIONE - NOTIFICAZIONE PRESSO IL DIFENSORE - AMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE O AL CONCILIATORE - COSTITUZIONE DELLE PARTI - COSTITUZIONE PERSONALE D'UNA PARTE ASSISTITO DAL DIFENSORE - RIASSUNZIONE - NOTIFICAZIONE PRESSO IL DIFENSORE - AMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE.*
Poiché il difensore della parte ne diventa procuratore, e quindi destinatario di tutti gli Atti processuali recettizi senza necessità di elezione di domicilio presso di lui (art. 170 cod. proc. civ.), solo se munito di mandato scritto, che non ammette equipollenti, la notifica dell'atto di riassunzione del processo non può essere effettuata presso il difensore della controparte che nel giudizio dinanzi al pretore e con l'autorizzazione dello stesso siasi costituita personalmente in giudizio con l'assistenza di detto difensore, ma deve, invece, essere eseguita personalmente allo interessato, in una delle forme stabilite dagli artt. 138 e 139 cod. proc. civ., configurandosi, altrimenti, come inesistente, con conseguente nullità del giudizio nella fase successiva alla riassunzione. (V 493/76, mass n 379149; (V 142/73, mass n 361902; (V 1799/71, mass n 352309).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 138 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 170, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 125, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 125
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)