Sez. 1, Sentenza n. 2865 del 11/02/2005 (Rv. 579008 - 01)
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | T.U. immigrazione - Espulsione amministrativa - Trattenimento illegale nel territorio dello Stato - Decreto prefettizio di espulsione - Carattere di automaticità - Affermazione - Sussistenza di poteri discrezionali del prefetto - Esclusione - Ingresso regolare nel territorio dello Stato e svolgimento di attività lavorativa in assenza di attivazione della procedura di sanatoria - Rilevanza - Esclusione.
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI
In tema di espulsione amministrativa dello straniero, la ricorrenza dell'ipotesi di cui all'art. 13, secondo comma, lettera b), del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (trattenimento illegale nel territorio dello Stato), comporta l'emissione del decreto di espulsione con carattere di automaticità - salvo il caso di tardiva presentazione della domanda di rinnovo del titolo di soggiorno -, con esclusione di qualsivoglia potere discrezionale del prefetto al riguardo e senza che assumano alcun rilievo né la circostanza che lo straniero sia entrato regolarmente in Italia, né che vi svolga attività lavorativa, in assenza di attivazione della specifica procedura di sanatoria al riguardo.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)