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Sez. U, Sentenza n. 1261 del 07/05/1974 (Rv. 369322 - 01)

USI CIVICI - COMMISSARI REGIONALI - COMMISSARIO REGIONALE E GIUDICE ORDINARIO - COMPETENZA - LIMITI - LIQUIDAZIONE - SUCCESSIVE CONTROVERSIE - COMPETENZA DELL'AGO - CONTROVERSIE SULL'ESISTENZA DELL'USO CIVICO - COMPETENZA DEL COMMISSARIO.*
Stato
decisa il 1974-05-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/369322-01

USI CIVICI - COMMISSARI REGIONALI - COMMISSARIO REGIONALE E GIUDICE ORDINARIO - COMPETENZA - LIMITI - LIQUIDAZIONE - SUCCESSIVE CONTROVERSIE - COMPETENZA DELL'AGO - CONTROVERSIE SULL'ESISTENZA DELL'USO CIVICO - COMPETENZA DEL COMMISSARIO.*

L'ultimazione delle operazioni di liquidazione degli Usi civici, con conseguente emanazione delle decisioni del Commissario, non comporta una cessazione della potesta giurisdizionale dell'organo che le ha emesse, ma soltanto (art 30 della legge 16 giugno 1927 n 1766) una preclusione di riesame della questione decisa, le conseguenze della quale danno luogo a situazioni giuridiche certe, laddove, proprio perche non vi e piu controversia sulla natura, esistenza ed estensione dell'uso civico, ogni ulteriore lite rientra nella giurisdizione ordinaria. Quando, invece, si controverte non gia sugli effetti del provvedimento commissariale e sulle situazioni scaturite dalla liquidazione dell'uso civico, bensi sull'esistenza o meno di esso su di un fondo, per qualsivoglia ragione, compresa quella secondo la quale la prova dell'uso potrebbe trarsi da una decisione precedente del Commissario pur in difetto di una precisa indicazione e conseguente liquidazione, la giurisdizione non puo che essere quella del giudice previsto dall'art 29 della legge n 1766 del 1927, perche la questione da risolvere e sempre relativa alla esistenza o meno dell'uso civico. (V 108'70, mass n 344822).*

Riferimenti normativi: Legge 16/06/1927 num. 1766 art. 29 CORTE COST., Legge 16/06/1927 num. 1766 art. 30

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)