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Sez. U, Sentenza n. 5044 del 18/11/1977 (Rv. 388652 - 01)

USI CIVICI - COMMISSARI REGIONALI - COMMISSARIO REGIONALE E GIUDICE ORDINARIO - COMPETENZA - DOMANDA DI REINTEGRAZIONE PROPOSTA NEI CONFRONTI DI UN COMUNE - ECCEZIONE DI LEGITTIMITA DELL'OCCUPAZIONE DEL FONDO PER ESERCIZIO DI UN DIRITTO DI USO CIVICO - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL COMMISSARIO REGIONALE - SUSSISTENZA - DEDUZIONE DI UNA PRONUNCIA DEFINITIVA DEL PREDETTO COMMISSARIO SULLA DEDOTTA DEMANIALITA CIVICA - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1977-11-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/388652-01

USI CIVICI - COMMISSARI REGIONALI - COMMISSARIO REGIONALE E GIUDICE ORDINARIO - COMPETENZA - DOMANDA DI REINTEGRAZIONE PROPOSTA NEI CONFRONTI DI UN COMUNE - ECCEZIONE DI LEGITTIMITA DELL'OCCUPAZIONE DEL FONDO PER ESERCIZIO DI UN DIRITTO DI USO CIVICO - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL COMMISSARIO REGIONALE - SUSSISTENZA - DEDUZIONE DI UNA PRONUNCIA DEFINITIVA DEL PREDETTO COMMISSARIO SULLA DEDOTTA DEMANIALITA CIVICA - IRRILEVANZA.*

Qualora una domanda di reintegrazione venga proposta, nei confronti di un comune, deducendosi una situazione possessoria di carattere strettamente privatistico, ed il comune si difenda eccependo la legittimita dell'occupazione del fondo, perche avvenuta nello Esercizio di un diritto di uso civico, la controversia possessoria coinvolge la natura allodiale o demaniale del predetto fondo, e la sussistenza o meno del possesso di un uso civico sul fondo stesso, e, pertanto, e devoluta alla giurisdizione esclusiva del Commissario regionale per la liquidazione degli Usi civici, ai sensi degli artt 29 e 30 della legge 16 giugno 1927 n 1766. Questo principio non soffre deroga per il caso in cui il comune invochi a sostegno della propria tesi una precedente pronuncia definitiva del predetto Commissario, sotto il profilo che essa, pur in difetto del predetto Commissario, sotto il profilo che essa, pur in difetto di precisa indicazione e conseguente liquidazione, fornirebbe la prova della dedotta demanialita civica, in quanto tale allegazione mantiene la contesa nei termini sopra specificati, e non la trasforma in mera controversia sull'interpretazione, a fini esecutivi, di un precedente giudicato commissariale. (V 1261/74, mass n 369322).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 703 CORTE COST., Legge 16/06/1927 num. 1766 art. 29 CORTE COST., Legge 16/06/1927 num. 1766 art. 30

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)