Sez. L - , Sentenza n. 5285 del 01/03/2017 (Rv. 643270 - 01)
ISTRUZIONE E SCUOLE - UNIVERSITÀ - PERSONALE - IN GENERE | Personale insegnante - Iscrizione con riserva nelle graduatorie ad esaurimento - Conseguimento dell’abilitazione - Conseguenze - Fattispecie.
ISTRUZIONE E SCUOLE - UNIVERSITÀ - PERSONALE - IN GENERE
L'insegnante iscritta con riserva nelle graduatorie ad esaurimento del MIUR, al conseguimento dell’abilitazione ha diritto, ex art. 1, comma 605, della l. n. 296 del 1996, al reinserimento per il triennio successivo pur in assenza di una tempestiva istanza. (Così statuendo, la S.C. ha cassato la decisione impugnata che aveva rigettato la pretesa di un’insegnante, iscritta con riserva per il biennio 2007-2009, di reinserimento per il triennio 2011-2014, per l'assenza della relativa istanza, sebbene la stessa avesse conseguito l’abilitazione nel 2013, e, quindi, in un momento successivo alla scadenza del termine per l’aggiornamento delle graduatorie, e presentato domanda nel termine di cui al d.m. n. 572 del 2013).
Riferimenti normativi: Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 605 CORTE COST. PENDENTE, Decr. Minist. min. IUR del 2013 num. 572
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)