Sez. L - , Sentenza n. 28250 del 27/11/2017 (Rv. 646507 - 01)
ISTRUZIONE E SCUOLE - UNIVERSITÀ - PERSONALE - IN GENERE | Personale insegnante - Graduatorie ad esaurimento - Reinserimento del docente cancellato - Ammissibilità - Fondamento - D.m. n. 235 del 2014 - Disapplicazione - Ragioni.
ISTRUZIONE E SCUOLE - UNIVERSITÀ - PERSONALE - IN GENERE
Nel settore scolastico, la trasformazione delle graduatorie permanenti di cui all’art. 401 del d.lgs. n. 297 del 1994 in graduatorie ad esaurimento ex art. 1, comma 605, della l. n. 296 del 2006, non ha determinato l’abrogazione per incompatibilità dell’art. 1, comma 1 bis, del d.l. n. 97 del 2004, conv. in l. n. 143 del 2004, nella parte in cui prevede che, a domanda, il docente cancellato possa essere reinserito nella graduatoria con il punteggio maturato al momento della cancellazione, sicché va disapplicato, perché in contrasto con la norma di legge, il d.m. n. 235 del 2014 nella parte in cui non consente il reinserimento dell’aspirante cancellato a causa dell’omessa presentazione, in occasione delle precedenti operazioni di aggiornamento, della domanda di permanenza.
Riferimenti normativi: Decr. Minist. min. IUR 01/04/2014 num. 235, Decreto Legisl. 16/04/1994 num. 297 art. 401, Decreto Legge 07/04/2004 num. 97 art. 1 com. 1 CORTE COST., Legge 04/06/2004 num. 143 CORTE COST., Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 605 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)