diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 29057 del 21/05/2026 Cc. (dep. 30/07/2026) Rv. 290546-02

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE | Revoca del sequestro o della confisca - Approvazione senza opposizione del rendiconto finale - Successiva fase restitutoria - Potere del giudice dell'esecuzione di imputazione delle poste contabilizzate nel rendiconto - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2026-05-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/290546-02

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE

In tema di misure di prevenzione patrimoniali, in caso di revoca del sequestro o della confisca, l'approvazione, in assenza di opposizioni, del rendiconto di gestione dell'amministratore giudiziario rende definitive le relative risultanze contabili e preclude ogni contestazione in ordine alla regolarità, completezza e correttezza delle singole poste, ma non impedisce al giudice della prevenzione, quale giudice dell'esecuzione, di individuare, nella successiva fase restitutoria, il soggetto sul quale debbano definitivamente gravare i costi contabilizzati. (Nella fattispecie, la Corte ha annullato il provvedimento di rigetto della richiesta di restituzione rilevando che esso risultava erroneamente fondato sul mero rilievo della mancata opposizione al rendiconto finale da parte dei ricorrenti e non aveva tenuto conto, invece, della doglianza secondo cui le somme destinate al pagamento dei compensi degli amministratori giudiziari, in ragione della revoca della confisca, avrebbero dovuto gravare sullo Stato e non sulla parte privata).

Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 42 com. 3, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 43, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 676 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 20 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 24 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 667 com. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 28

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)