Sez. 1 - , Ordinanza n. 7143 del 15/03/2021 (Rv. 660890 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - IN GENERE | Ordinanza non definitiva che pronuncia sulla legittimazione passiva di uno dei convenuti - Decisione sul rapporto processuale - Conseguenze - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - IN GENERE
L'ordinanza non definitiva che abbia dichiarato il difetto di legittimazione passiva di uno dei convenuti ha il valore di una pronuncia di rigetto della domanda proposta contro tale soggetto, sicchè contro di essa sono ammissibili gli ordinari mezzi di impugnazione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto ammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso un'ordinanza con la quale la Corte di appello, in un giudizio di opposizione alla stima, aveva dichiarato il difetto di legittimazione passiva del concessionario che, non avendo concretamente assunto la veste di autorità espropriante o di promotore dell'espropriazione, era estraneo al novero dei legittimi contraddittori indicati dall'art. 54 del d.P.R. n. 327 del 2001).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 103, Cod. Proc. Civ. art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 279 com. 2, DPR 08/06/2001 num. 327 art. 54, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 29 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)