Sez. 2, Sentenza n. 7625 del 26/03/2013 (Rv. 625637 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - IN GENERE | Sentenza che pronuncia l'estromissione di uno dei convenuti privo di legittimazione passiva - Valenza di pronuncia di rigetto della relativa domanda - Conseguenze - Obbligo di pronuncia sulle spese del rapporto processuale definito - Sussistenza.
PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - IN GENERE
La sentenza definitiva di estromissione dal giudizio di un soggetto privo di legittimazione passiva ha il valore di una pronuncia di rigetto della domanda proposta contro tale soggetto, e, quindi, esaurendo nei confronti di questo la materia del contendere, deve provvedere al regolamento delle spese del relativo rapporto processuale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 103, Cod. Proc. Civ. art. 111 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 279 com. 2 n. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)