Sez. 4, Sentenza n. 27306 del 18/04/2017 Ud. (dep. 31/05/2017) Rv. 270188 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO | Responsabilità del commitente ex art. 26 D.Lgs. n. 81 del 2008 - Perfezionamento del contratto di appalto - Necessità - Fattispecie.
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO
In materia di infortuni sul lavoro, presupposto per l'applicabilità dell' art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, che detta specifici oneri a carico del datore di lavoro committente, per il caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice ovvero a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda è la effettiva sussistenza di un contratto di appalto o di uno degli altri rapporti contrattuali previsti dalla citata norma. (Fattispecie in cui la S.C. ha annullato con rinvio la sentenza che aveva ritenuto la responsabilità del titolare dell'azienda per l'infortunio occorso in una fase antecedente all'affidamento dei lavori e dunque prima che egli assumesse il ruolo di committente).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 26
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)