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Sez. 3, Sentenza n. 10014 del 06/12/2016 Ud. (dep. 01/03/2017) Rv. 269342 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO | Responsabilità del commitente per "culpa in eligendo" - Contratto di appalto - Necessità - Esclusione - Accordi per una mera prestazione d'opera - Sufficienza - Ragioni.
Stato
decisa il 2016-12-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/269342-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO

In materia di infortuni sul lavoro, ai fini della configurabilità di una responsabilità del committente per "culpa in eligendo" nella verifica dell'idoneità tecnico - professionale dell'impresa affidataria di lavori, non è necessario il perfezionamento di un contratto di appalto, essendo sufficiente che nella fase di progettazione dell'opera, intervengano accordi per una mera prestazione d'opera, atteso il carattere negoziale degli stessi.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 15, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 26, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 90

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)