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Sez. 3, Sentenza n. 3789 del 30/12/1971 (Rv. 355632 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NON RIPROPOSTE; EFFETTO DEVOLUTIVO (DECADENZA) - ECCEZIONI - NON RIPROPOSTE; EFFETTO DEVOLUTIVO (DECADENZA) - DOMANDE OD ECCEZIONI NON ACCOLTE IN PRIMO GRADO - ONERE DI RIPROPOSIZIONE IN APPELLO - FORMULE SACRAMENTALI - NECESSITA - ESCLUSIONI.*
Stato
decisa il 1971-12-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/355632-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NON RIPROPOSTE; EFFETTO DEVOLUTIVO (DECADENZA) - ECCEZIONI - NON RIPROPOSTE; EFFETTO DEVOLUTIVO (DECADENZA) - DOMANDE OD ECCEZIONI NON ACCOLTE IN PRIMO GRADO - ONERE DI RIPROPOSIZIONE IN APPELLO - FORMULE SACRAMENTALI - NECESSITA - ESCLUSIONI.*

L'art 346 cod proc civ, impone alle parti l'Onere di riproporre espressamente in appello, prima della rimessione della causa al collegio, quelle domande e quelle eccezioni che non siano state accolte dalla sentenza di primo grado. Per la riproposizione di tali istanze non sono richieste formule sacramentali, ma e sufficiente che dalle espressioni usate emerga in modo chiaro e non equivoco di voler riproporre al giudice di secondo grado le domande e le eccezioni non accolte o comunque ritenute assorbite dalla sentenza impugnata e che dalla parte stessa vengano fornite al riguardo le indicazioni sufficienti alla individuazione delle predette domande ed eccezioni. (Conf 996'70; mass n 346496, 3096'69; mass n 343030).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 346

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)