diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 3096 del 12/09/1969 (Rv. 343030 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NON RIPROPOSTE EFFETTO DEVOLUTIVO (DECADENZA) - DOMANDE ED ECCEZIONI NON ACCOLTE IN PRIMO GRADO - ONERE DI RIPROPOSIZIONE IN APPELLO - FORMULE SACRAMENTALI - NECESSITA - ESCLUSIONE - GENERICO RICHIAMO ALLE TESI DIFENSIVE SVOLTE IN PRIMO GRADO - INSUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1969-09-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/343030-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NON RIPROPOSTE EFFETTO DEVOLUTIVO (DECADENZA) - DOMANDE ED ECCEZIONI NON ACCOLTE IN PRIMO GRADO - ONERE DI RIPROPOSIZIONE IN APPELLO - FORMULE SACRAMENTALI - NECESSITA - ESCLUSIONE - GENERICO RICHIAMO ALLE TESI DIFENSIVE SVOLTE IN PRIMO GRADO - INSUFFICIENZA.*

L'art 346 cod proc civ impone alle parti l'Onere di riproporre espressamente in appello quelle domande ed eccezioni che non siano state accolte nella sentenza di primo grado. Per la riproposizione di tali istanze non sono richieste formule sacramentali, ma e, tuttavia necessario che la volonta di riproporre allo esame del giudice superiore le domande ed eccezioni precedentemente disattese sia manifestata in maniera esplicita e non equivoca e non con un vago e generico richiamo a tesi difensive svolte in primo grado. (Conf 1744, 66, massima n 323402 2127, 68, massima n 334296 V 2587, 68, massima n 335059).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 346

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)