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Sez. L, Sentenza n. 1534 del 17/02/1994 (Rv. 485353 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Risarcimento del danno | Lavoratore licenziato - Risarcimento del danno - Richiesta generica - Conseguenze - Danno - Importo liquidabile - Importo minimo di cinque mensilità.
Stato
decisa il 1994-02-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485353-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Risarcimento del danno

Allorché il lavoratore licenziato, insieme alla declaratoria di illegittimità del licenziamento, richieda in modo generico il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 18, secondo comma, della legge 20 maggio 1970 n. 300 (nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della legge 11 maggio 1990 n. 108), senza svolgere alcuna specifica ed esplicita domanda di danno per un'entità superiore al minimo e concretamente quantificabile con riferimento all'importo delle retribuzioni perdute nel periodo intercorrente fra la data del licenziamento e quella della sentenza di reintegrazione, il giudice deve limitarsi a riconoscere al suddetto lavoratore l'importo minimo di cinque mensilità fissato dal citato art. 18.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)