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Sez. L, Sentenza n. 9369 del 26/10/1996 (Rv. 500225 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO | Stabilità reale - Conseguenze risarcitorie del licenziamento illegittimo - Disciplina ex art. 1 legge n. 108 del 1990 - Retroattività - Esclusione - Conseguenze - Richiesta generica di risarcimento proposta dal lavoratore - Liquidazione del danno in misura pari al minimo - Necessità.
Stato
decisa il 1996-10-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/500225-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO

Con riferimento ad un licenziamento intimato prima dell'entrata in vigore della legge 11 maggio 1990 n. 108, la cui disciplina in tema di diritti spettanti al lavoratore, illegittimamente licenziato, fruente della cosiddetta stabilità reale non ha efficacia retroattiva, il giudice, con la sentenza di reintegrazione nel posto di lavoro, deve riconoscere il risarcimento del danno attenendosi all'importo minimo di cinque mensilità, se il lavoratore abbia richiesto solo in termini generici il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970, senza formulare alcuna specifica ed esplicita domanda di liquidazione del danno in misura superiore al minimo e, in particolare, in misura pari all'importo delle retribuzioni perdute nel periodo intercorrente tra la data del licenziamento e quella della sentenza di reintegrazione.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 11/05/1990 num. 108 art. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)