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Sez. 1, Sentenza n. 11960 del 17/12/1990 (Rv. 470172 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - IMPUTABILITÀ DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO - NECESSITÀ - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1990-12-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/470172-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - IMPUTABILITÀ DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO - NECESSITÀ - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*

Ai fini della risoluzione del contratto per inadempimento, in presenza di clausola risolutiva espressa, pur se la colpa del contraente inadempiente si presume, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ., il giudice non è tenuto solo a constatare che l'evento previsto dalla detta clausola si sia verificato, ma deve esaminare, con riferimento al principio della buona fede, il comportamento dell'obbligato, potendo la risoluzione essere dichiarata solo ove sussista (almeno) la colpa di quest'ultimo. La valutazione del comportamento dell'obbligato compiuta dal giudice di merito, involgendo un apprezzamento di fatto, è incensurabile in Sede di legittimità, se sorretta da motivazione immune da vizi logici ed errori di diritto. (nella specie, l'impugnata sentenza, confermata dalla S.C., aveva ritenuto che la colpa del debitore fosse esclusa dalla tolleranza del creditore nell'accettare i pagamenti nonché da una regolamentazione pattizia degli interessi, prevista proprio per i ritardi nei pagamenti stessi). (V 1003/86, mass n 444526; (V 3328/83, mass n 428228; (V 1782/79, mass n 398142).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1456

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)