Sez. 3, Sentenza n. 11717 del 05/08/2002 (Rv. 556669 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA | Imputabilità dell'inadempimento - Colpa o dolo - Necessità - Portata - Accertamento del giudice di merito.
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Ai fini della risoluzione del contratto per inadempimento, in presenza di clausola risolutiva espressa, pur se la colpa del contraente inadempiente si presume, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ., il giudice non è tenuto solo a constatare che l'evento previsto dalla detta clausola si sia verificato, ma deve esaminare, con riferimento al principio della buona fede, il comportamento dell'obbligato, potendo la risoluzione essere dichiarata solo ove sussista (almeno) la colpa di quest'ultimo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1456
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)