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Sez. 1, Sentenza n. 8927 del 29/10/1994 (Rv. 488315 - 01)

SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ SEMPLICE - RAPPORTI TRA SOCI - PARTECIPAZIONE AI GUADAGNI E ALLE PERDITE - PATTO LEONINO | Configurabilita - Limiti.
Stato
decisa il 1994-10-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488315-01

SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ SEMPLICE - RAPPORTI TRA SOCI - PARTECIPAZIONE AI GUADAGNI E ALLE PERDITE - PATTO LEONINO

Il divieto del cosiddetto patto leonino posto dall'art. 2265 cod. civ. (ed estensibile a tutti i tipi sociali, attenendo alle condizioni essenziali del tipo "contratto di società") presuppone una situazione statutaria - costitutiva dei diritti e degli obblighi di uno o più soci nei confronti della società ed integrativa della loro posizione nella compagine sociale - caratterizzata dalla esclusione totale e costante di uno o di alcuni soci dalla partecipazione al rischio di impresa e dagli utili, ovvero da entrambe. Pertanto, esulano dal divieto le pattuizioni regolanti la partecipazione alle perdite e agli utili in misura difforme dall'entità della partecipazione sociale del singolo socio, sia che si esprimano in una misura di partecipazione difforme da quella inerente ai poteri amministrativi (situazione di rischio attenuato), sia che condizionino in alternativa la partecipazione, o la non partecipazione, agli utili o alle perdite al verificarsi di determinati eventi giuridicamente rilevanti. Peraltro, il divieto di esclusione dalla partecipazione agli utili o alle perdite deve essere riguardato in senso sostanziale, e non formale, per cui esso sussiste anche quando le condizioni della partecipazione agli utili o alle perdite siano, nella previsione originaria delle parti, di realizzo impossibile, e nella concretezza determinino una effettiva esclusione totale da dette partecipazioni.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2265

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)