Sez. 2, Sentenza n. 642 del 21/01/2000 (Rv. 533024 - 01)
SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ SEMPLICE - RAPPORTI TRA SOCI - PARTECIPAZIONE AI GUADAGNI E ALLE PERDITE - PATTO LEONINO | Configurabilità - Limiti.
SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ SEMPLICE - RAPPORTI TRA SOCI - PARTECIPAZIONE AI GUADAGNI E ALLE PERDITE - PATTO LEONINO
Il cosiddetto patto leonino, vietato ai sensi dell'art. 2265 cod. civ., presuppone la previsione della esclusione totale e costante del socio dalla partecipazione al rischio d'impresa o dagli utili, ovvero da entrambi. Esula, pertanto, da tale divieto le clausole che contemplino la partecipazione agli utili e alle perdite in una misura diversa dalla entità della partecipazione sociale del singolo socio, sia che si esprimano in misura difforme da quella inerente ai poteri amministrativi, sia che condizionino in alternativa la partecipazione o la non partecipazione agli utili o alle perdite al verificarsi di determinati eventi giuridicamente rilevanti. (Nella fattispecie, alla stregua di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione della Corte di merito che aveva escluso la configurabilità del patto leonino, in quanto la esclusione di un socio dagli utili e dalle perdite era perfettamente bilanciata dal suo esonero, come socio d'opera, dall'obbligo di sopperire al fabbisogno finanziario della società, posto a carico esclusivo dei soci di capitale in proporzione delle loro quote).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2265
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)