Sez. 5, Ordinanza n. 1202 del 06/06/1978 Cc. (dep. 22/06/1978) Rv. 139452 - 01
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE A VUOTO - FATTO SCUSABILE - RESPONSABILITA A TITOLO DI COLPA - CONFIGURABILITA - MANCANZA DELLA PROVVISTA PER INADEMPIENZA DI TERZI - IRRILEVANZA.*
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE A VUOTO - FATTO SCUSABILE - RESPONSABILITA A TITOLO DI COLPA - CONFIGURABILITA - MANCANZA DELLA PROVVISTA PER INADEMPIENZA DI TERZI - IRRILEVANZA.*
L'errore dell'emittente circa l'esistenza della provvista presso il trattario, venuta a mancare per vere o presunte inadempienze di terze persone, fra cui anche alcuni degli stessi beneficiari degli assegni, non costituisce un fatto scusabile, dato che il delitto in esame e punibile anche a titolo di colpa e pertanto il traente deve sempre accertarsi, prima dell'emissione dell'assegno, dell'esistenza della corrispondente provvista.*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)