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Sez. 5, Sentenza n. 3806 del 28/01/1985 Ud. (dep. 22/04/1985) Rv. 168829 - 01

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE A VUOTO - FATTO SCUSABILE - RESPONSABILITÀ A TITOLO DI COLPA - CONFIGURABILITÀ - MANCANZA DELLA PROVVISTA PER INADEMPIENZA DI TERZI - "BENEFONDI" DELL'ISTITUTO BANCARIO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1985-01-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/168829-01

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE A VUOTO - FATTO SCUSABILE - RESPONSABILITÀ A TITOLO DI COLPA - CONFIGURABILITÀ - MANCANZA DELLA PROVVISTA PER INADEMPIENZA DI TERZI - "BENEFONDI" DELL'ISTITUTO BANCARIO - IRRILEVANZA.*

L'errore dell'emittente di un assegno bancario circa l'esistenza della provvista presso il trattario, venuta a mancare per inadempienze di terze persone, non costituisce un fatto scusabile pur se, sulla base dei titoli versati, sia stato rilasciato un "benefondi". Pertanto, dato che il delitto ex art. 116 R.d. 21 dicembre 1933 n. 1736 è punibile anche a titolo di colpa, il traente deve sempre accertarsi, prima dell'emissione dell'assegno, del buon fine dei titoli versati per l'accreditamento. (V mass n 139452).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)