Sez. 1, Sentenza n. 17960 del 06/09/2004 (Rv. 576814 - 01)
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Provvedimento prefettizio di espulsione - Comunicazione all'interessato in copia libera o informale - Mancata successiva consegna di altra copia debitamente autenticata - Conseguente nullità del provvedimento - Configurabilità - Produzione della copia autenticata in corso di giudizio di opposizione - Irrilevanza.
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI
In tema di espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, sussiste il radicale vizio della nullità del relativo provvedimento prefettizio - per difetto della sua necessaria formalità comunicatoria - tutte le volte in cui all'espellendo venga comunicata una mera copia, libera ed informale, dell'atto, non sottoscritta dal Prefetto né recante attestazione di conformità all'originale, e senza che, neanche successivamente, gli venga consegnata altra copia debitamente autenticata, irrilevante essendo, ai fini dell'eventuale sanatoria della detta nullità, che tale copia venga invece prodotta soltanto in giudizio, e al solo fine di attestare al Giudice che, nell'ufficio depositario, giace l'originale dell'atto opposto. Tale produzione persegue, difatti, finalità estranee a quella delineata dagli artt. 13 comma tre e sette del D.Lgs. 286/1998 e quattordici della legge 15/1968, e risulta del tutto inidonea a sanare il vizio di nullità dell'atto, non rappresentando tempestivo esercizio di autotutela da parte dell'organo amministrativo.
Riferimenti normativi: Legge 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)