Sez. 3, Sentenza n. 312 del 07/11/1995 Ud. (dep. 12/01/1996) Rv. 204227 - 01
Finanze e tributi - In genere | Reato di frode fiscale - Ipotesi di cui all'art. 4, primo comma, legge 7 agosto 1982, n. 516 - Carattere strumentale rispetto all'evasione delle imposte - Natura permanente - Consumazione che si protrae sino alla data di presentazione della dichiarazione d'imposta - Correlativo decorso del termine di prescrizione.
Finanze e tributi - In genere
Il reato di frode fiscale ipotizzato dall'art. 4, primo comma, n. 5 della legge 7 agosto 1982, n. 516, ammissione o utilizzazione di fatture o altri documenti per operazioni in tutto o in parte inesistenti in quanto strumentale all'evasione delle imposte, è di natura permanente, perpetuandosi la sua consumazione fino al momento in cui è possibile l'utilizzazione della falsa documentazione e, dunque, fino alla data di presentazione della denuncia fiscale relativa all'annualità corrispondente, che si individua alla fine del mese di maggio dell'anno successivo a quello cui la falsa documentazione si riferisce. Dalla suddetta data decorre, pertanto, il termine della prescrizione.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Legge 07/08/1982 num. 516 art. 4 com. 1 n. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)