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Sez. 3, Sentenza n. 13716 del 07/03/2006 Ud. (dep. 19/04/2006) Rv. 234239 - 01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Distruzione ed occultamento di documenti contabili di cui all'art. 10 D.Lgs. n. 74 del 2000 - Natura del reato - Momento consumativo.
Stato
decisa il 2006-03-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/234239-01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE

La condotta del reato di cui all'art. 10 D.Lgs. n. 74 del 2000 (già previsto dall'art. 4, comma primo, lett. b) L. n. 516 del 1982) consiste nella distruzione o nell'occultamento delle scritture contabili o dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari. A differenza della distruzione che realizza un'ipotesi di reato istantaneo, che si consuma al momento della soppressione della documentazione, l'occultamento - che consiste nella temporanea o definitiva indisponibilità della documentazione da parte degli organi verificatori - costituisce un reato permanente che si consuma nel momento dell'ispezione, e cioè nel momento in cui gli agenti chiedono di esaminare detta documentazione.

Riferimenti normativi: Legge 07/08/1982 num. 516 art. 4 com. 1 lett. B, Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)