Sez. 3, Sentenza n. 3161 del 11/01/1984 Ud. (dep. 11/04/1984) Rv. 163565 - 01
FINANZE E TRIBUTI - OLI - MINERALI - CERTIFICATI DI PROVENIENZA DEGLI OLI MINERALI - SONO ATTI PUBBLICI - NOZIONE.*
FINANZE E TRIBUTI - OLI - MINERALI - CERTIFICATI DI PROVENIENZA DEGLI OLI MINERALI - SONO ATTI PUBBLICI - NOZIONE.*
In tema di trasporto di prodotti petroliferi con falsi certificati di provenienza, la natura di atto pubblico del modello H ter 16 si desume dal rilievo che l'attestazione della provenienza del prodotto petrolifero dal deposito in esso indicato, la prova della sua identità e delle circostanze oggettive, di spazio e di tempo, che ne accompagnano il trasporto fino a destinazione, scaturiscono in modo originario dall'attività direttamente compiuta o caduta sotto la diretta percezione del pubblico ufficiale che Forma il documento, mentre nulla di derivativo si riscontra, nello atto medesimo, che lasci presupporre una prova già acquisita dei fatti oggetti della certificazione. Infatti, l'atto pubblico previsto negli artt. 476 e 479 cod. pen. (falsità materiale ed ideologica commessa dal pubblico ufficiale in Atti pubblici) è caratterizzato dalla produttività di effetti costitutivi, traslativi, dispositivi, modificativi o estintivi, rispetto a situazioni giuridiche soggettive di Rilevanza pubblicistica, nonché, in via congiuntiva o anche solo alternativa, dalla documentazione di una attività compiuta dal pubblico ufficiale che lo redige e di fatti avvenuti alla sua presenza o da lui percepiti. Invece il certificato amministrativo, previsto degli artt. 477 e 480 cod. pen. (falsità materiale e ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative) è caratterizzato dalla mera attestazione di verità o di scienza priva di contenuto negoziale e svincolata dal compimento di attività direttamente effettuate o percepite dal pubblico ufficiale, relativa a fatti di cui è stato già altrimenti accertata l'esistenza. (Conf mass n 141787; (Conf mass n 160300).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 476 CORTE COST., Cod. Pen. art. 477, Cod. Pen. art. 479, Cod. Pen. art. 480, Cod. Pen. art. 483
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)