Sez. 6, Sentenza n. 10414 del 12/12/1989 Ud. (dep. 17/07/1990) Rv. 184921 - 01
FINANZE E TRIBUTI - OLI - MINERALI - CERTIFICATI DI PROVENIENZA DEGLI OLII MINERALI - SONO ATTI PUBBLICI E NON CERTIFICATI.*
FINANZE E TRIBUTI - OLI - MINERALI - CERTIFICATI DI PROVENIENZA DEGLI OLII MINERALI - SONO ATTI PUBBLICI E NON CERTIFICATI.*
L'atto pubblico è caratterizzato dalla produttività di effetti costitutivi, traslativi, modificativi o estintivi di situazioni giuridiche soggettive di Rilevanza pubblicistica e, in via congiuntiva o anche alternativa, dalla documentazione di attività compiuta dal pubblico ufficiale o di fatti avvenuti alla sua presenza o da lui percepiti, mentre il certificato si risolve in una mera attestazione di verità o di scienza, priva di contenuto negoziale e svincolata dal compimento di attività direttamente percepite o effettuate dal P.U., relativa a fatti dei quali è stata già accertata l'esistenza. Ne consegue che in tema di trasporto di oli minerali con falsi certificati di provenienza, deve riconoscersi la natura di atto pubblico al mod. H-ter 16 giacché l'attestazione della provenienza del prodotto petrolifero dal deposito in esso indicato e la prova della sua identità e delle circostanze soggettive, di spazio e di tempo che ne accompagnano il trasporto scaturiscono in modo originario dall'attività direttamente compiuta o caduta sotto la diretta percezione del P.U. Che Forma il documento. (V mass n 173968; (V mass n 162199; (V mass n 149164; (Conf mass n 163565, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 476 CORTE COST., Cod. Pen. art. 477, Cod. Pen. art. 479, Cod. Pen. art. 480, Decreto Legge 05/05/1957 num. 271 art. 5, Decreto Legge 05/05/1957 num. 271 art. 6, Decreto Legge 05/05/1957 num. 271 art. 15 CORTE COST., Legge 02/07/1957 num. 474 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)