Sez. L - , Sentenza n. 32760 del 09/11/2021 (Rv. 662878 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORE - IN GENERE | Art. 4 st.lav. novellato - Elementi raccolti mediante strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa o mediante strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze – Utilizzabilità anche per la verifica a fini disciplinari della diligenza del dipendente nello svolgimento dell’attività lavorativa - Sussistenza.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORE - IN GENERE
A seguito della modifica dell'art. 4, comma 2, st.lav., ad opera dell'art. 23, comma 1, del d.lgs. n. 151 del 2015, gli elementi raccolti dal datore di lavoro mediante gli strumenti impiegati dal dipendente per rendere la prestazione lavorativa o mediante gli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze possono essere utilizzati anche per la verifica, a fini disciplinari, della diligenza del dipendente medesimo nello svolgimento dell'attività lavorativa.
Riferimenti normativi: Legge 30/05/1970 num. 300 art. 4, Decreto Legisl. 14/09/2015 num. 151 art. 23 com. 1, Cod. Civ. art. 2104, Cod. Civ. art. 2106 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)