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Sez. L, Sentenza n. 2722 del 23/02/2012 (Rv. 621115 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORE - IN GENERE | Art. 4 della legge n. 300 del 1970 - Apparecchiature di controllo richieste da esigenze organizzative, produttive e di sicurezza - Garanzie procedurali - Applicabilità ai controlli diretti a verificare condotte lesive di beni estranei al rapporto di lavoro - Esclusione - Fattispecie in tema di monitoraggio della posta elettronica dei dipendenti.
Stato
decisa il 2012-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/621115-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORE - IN GENERE

In tema di controllo del lavoratore, le garanzie procedurali imposte dall'art. 4, secondo comma, della legge n. 300 del 1970, espressamente richiamato dall'art. 114 del d.lgs. n. 196 del 2003, per l'installazione di impianti e apparecchiature di controllo richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, dai quali derivi la possibilità di verifica a distanza dell'attività dei lavoratori, trovano applicazione ai controlli, c.d. difensivi, diretti ad accertare comportamenti illeciti dei lavoratori, quando, però, tali comportamenti riguardino l'esatto adempimento delle obbligazioni discendenti dal rapporto di lavoro, e non, invece, quando riguardino la tutela di beni estranei al rapporto stesso. Ne consegue che esula dal campo di applicazione della norma il caso in cui il datore abbia posto in essere verifiche dirette ad accertare comportamenti del prestatore illeciti e lesivi del patrimonio e dell'immagine aziendale. (In applicazione del suddetto principio, è stato ritenuto legittimo il controllo effettuato da un istituto bancario sulla posta elettronica aziendale del dipendente accusato di aver divulgato notizie riservate concernenti un cliente, e di aver posto in essere, grazie a tali informazioni, operazioni finanziarie da cui aveva tratto vantaggi propri).

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 4, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 114

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)